STATUTO DI UNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

TITOLO I
Denominazione – Sede

Art. 1
Il CENTRO IMMERSIONI MEDIO ADRIATICO “SANDRO BELFIORI” è un’Associazione Sportiva Dilettantistica operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale, con sede in Senigallia, via della Darsena 1/3.

TITOLO II
Scopo – Oggetto

Art. 2
L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e politico, ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidari per l’esclusivo soddisfacimento d’interessi collettivi.
L’associazione potrà affiliarsi a federazioni sportive e/o enti di promozione sociale.

Art. 3
L’Associazione si propone di:
Promuovere, favorire e divulgare la pratica delle attività subacquee e la cultura del mare, attraverso attività didattiche, culturali e sociali.
Organizzare corsi di formazione e specializzazione, manifestazioni ed altre iniziative.
Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative, purché consoni con i fini dell’Associazione.
Allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai soli Soci.
Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero.
Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

TITOLO III
Soci

Art. 4
Il numero dei Soci è illimitato.
Possono essere Soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che s’impegnino a realizzarli.

Art. 5
Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
All’atto della richiesta sarà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio.

Art. 6
La qualifica di Socio dà diritto:
a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto per tutte le delibere demandate dal presente Statuto;
a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.
I Soci sono tenuti:
all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
al pagamento del contributo associativo.

Art. 7
I Soci sono tenuti a versare, entro i 15 giorni che precedono l’assemblea fissata per l’approvazione del bilancio consuntivo, il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote e i contributi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV
Recesso – Esclusione

Art. 8
La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 9
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:
che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
L’esclusione diventa operante dalla comunicazione all’escluso e successiva annotazione nel libro Soci.

Art. 10
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera. Qualora l’escluso non condivida le ragioni addotte può, entro 15 giorni, ricorrere all’assemblea dei Soci il cui responso è insindacabile.

TITOLO V
Fondo comune – Esercizio sociale

Art. 11
Il fondo comune è indivisibile ed è costituito da contributi associativi, dagli introiti derivanti dalle attività didattica e ricreativa, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione.
Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 12
L’esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio deve predisporre il bilancio la presentare all’Assemblea degli associati per l’approvazione.

TITOLO VI
Organi dell’Associazione – Assemblee – Consiglio Direttivo – Presidente

Art. 13
Sono Organi dell’Associazione:
l’Assemblea degli Associati
il Consiglio Direttivo
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Agli amministratori si applicano le disposizioni previste dal comma 18-bis dell’art. 90 della L. 27 dicembre 2002 n. 289.

Art. 14
Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della Sede sociale almeno otto giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella Sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 15
L’Assemblea Ordinaria:
approva il bilancio consuntivo;
discute la relazione riassuntiva dell’attività didattica e sociale;
procede alla nomina delle cariche sociali;
delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
approva gli eventuali regolamenti;
Essa ha luogo almeno una volta l’anno entro i sei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno 1/5 degli associati.
In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data richiesta.

Art. 16
L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione, nominando i liquidatori.

Art. 17
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
Nelle Assemblee ciascun associato maggiorenne ha diritto ad un (1) voto.

Art. 18
L’Assemblea e presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.

Art. 19
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque (5) ad un massimo di nove (9) membri scelti fra gli associati.
I componenti del Consiglio restano in carica due (2) anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso presso la sede dell’associazione o mediante lettera da spedirsi non meno di otto (8) giorni prima della adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
compilare i regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni autonome;
deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.

Art. 20
È concesso presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, persone competenti sugli argomenti da discutere.

Art. 21
In caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con i primi dei non eletti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 22
Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vice Presidente.

TITOLO VII
Scioglimento – Norme finali

Art. 23
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea nel rispetto del quorum indicato nell’art. 17.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di proseguire finalità di utile generale, a Enti o Associazioni che proseguano la promozione e lo sviluppo delle attività sportive, socio culturali, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n.662.

Art. 24
Il presente Statuto, al momento in cui entra in vigore, sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto di questa Associazione.

Art. 25
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.